Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

“L’Ordine Ingegneri della Prov. di Terni sulla base dell’art. 2, comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge nr 125/2013, è escluso dagli obblighi di costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e dai correlati procedimenti di valutazione della performance. 
La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del decreto legislativo 165/2001, esclude espressamente quella parte della “Riforma Brunetta” (artt. 4 e 14 d.lgs, 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.”  

Il Consiglio Direttivo nella Seduta del 18/06/2024 dispone di attivare nuovamente il profilo OIV in capo al RPCT considerando tale incarico un atto esclusivamente temporaneo, necessario per rispettare la scadenza del 15 luglio 2024 imposta da ANAC.