Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

“L’Ordine Ingegneri della Prov. di Terni sulla base dell’art. 2, comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge nr 125/2013, è escluso dagli obblighi di costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e dai correlati procedimenti di valutazione della performance. 
La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del decreto legislativo 165/2001, esclude espressamente quella parte della “Riforma Brunetta” (artt. 4 e 14 d.lgs, 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.”  

Il Consiglio Direttivo nella Seduta del 27/11/2024 con Delibera n. 2 affida al Revisore contabile dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni Dott. Valerio Ribichini la funzione di “attestatore” sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 150/2009. Questa decisione ha come presupposto il fatto di evitare di concentrare in un unico soggetto, cioè il RPCT (soggetto attestatore fino al 31/12/2024), due funzioni fra loro non sovrapponibili. Con specifico riguardo agli Ordini professionali, ANAC nelle proprie FAQ (cfr. 4.7) ha chiaramente indicato che “Ogni ordine professionale, in quanto privo di OIV, deve individuare l’organismo cui affidare le funzioni di attestazione per evitare di concentrare in un unico soggetto, cioè il RPCT, due funzioni fra loro non sovrapponibili. Va ricercata la terzietà dell’organismo. Potrebbe essere il collegio dei revisori”.

PRECEDENTE Nomina del soggetto attestatore in capo al RPCT dell’Ordine degli Ingegneri di Terni fino al 31/12/2024